Attenzione: questo sito utilizza cookie tecnici ed assimilati anche di terze parti al fine di garantire una migliore navigazione e consentire la profilazione anonima dell'uso del sito stesso per migliorarne le funzionalita'. Non utilizza cookies di profilazione commerciale. Continuando a navigare, si acconsente all'utilizzo.
Chiudi Vedi informativa completa

Condizioni di lavoro

Art. 1
L’interprete professionale di lingue dei segni è colui che effettua servizi di interpretariato da e in queste lingue.
È sua competenza la traduzione, l’interpretariato e l’interpretazione in simultanea o in consecutiva dalla LIS all’italiano e viceversa. Inoltre può interpretare dalla LIS ad una lingua straniera e viceversa, da una lingua dei segni straniera all’italiano e viceversa e dalla LIS ad una lingua dei segni straniera e viceversa.

Art. 2
La giornata lavorativa dell’interprete di conferenza è di 7 (sette) ore e la base oraria non è frazionabile. Egli non esercita alcun altra funzione se non quella di interprete per la conferenza cui è stato ingaggiato.
È necessaria la presenza di almeno 2 (due) interpreti per un solo giorno di lavoro e di almeno 3 (tre) interpreti da due giorni in poi di impegno, può essere previsto inoltre la presenza di un interprete coordinatore per ogni giornata di lavoro. Il coordinatore non può essere uno di quelli impiegati per l’interpretazione.
In occasione di conferenze, al gruppo di lavoro deve essere accordato un briefing-day.
L’impegno dell’interprete di trattativa è orario e non è frazionabile.

Art. 3
Ad ogni interprete l’incarico deve essere conferito con lettera,fax o e-mail con congruo anticipo. Gli interpreti che lo ritengono opportuno possono tutelarsi ulteriormente secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 4
All’interprete spetta, a titolo di compenso l’importo previsto; inoltre devono essergli rimborsate le spese di viaggio per servizi fuori sede. Se il servizio fuori sede si protrae per più di un giorno o se termina in orario sconveniente per il rientro, il committente dovrà provvedere anche a fornirgli vitto e alloggio.

Art. 5
Con l’accettazione dell’incarico l’interprete afferma la sua competenza e la sua probità nel servizio che gli è richiesto; egli lo valuta preventivamente e ha il potere di declinarlo. È sua facoltà richiedere al committente tutta la documentazione che ritiene necessaria per un’ottimale prestazione; in caso questa non venisse fornita, l’interprete può negare la sua disponibilità o non potrà essere ritenuto responsabile delle inesattezze che si dovessero verificare.
 
Art. 6
L’interprete che per cause fortuite o di forza maggiore non fosse in grado di fornire la prestazione richiesta, deve, se possibile, provvedere alla sostituzione.