TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPI
Art.1
E’ costituita l’ANIOS, l’associazione interpreti di lingua dei segni italiana, associazione professionale apartitica senza finalità di
lucro e senza preclusione di razza, religione e sesso. La sede dell’associazione è sita presso il domicilio/la residenza del
Presidente Nazionale.
L’ANIOS rappresenta tutti quegli interpreti aventi quali lingue lavorative almeno: l’Italiano e la Lingua dei Segni Italiana (LIS).
La durata dell’associazione è di anni 50 (cinquanta) e potrà essere prorogata con delibera del Congresso Nazionale. La data decorre da oggi, addì 28 maggio 2000.
Art. 2
L’ANIOS, associazione di categoria è organizzata in Consigli Regionali. I Consigli Regionali rispondono al Comitato Centrale
Esecutivo (C.C.E.), che ne esercita il controllo secondo lo spirito dello Statuto e del Regolamento interno.
Art. 3
L’Associazione, che non persegue scopi di lucro né scopi politici, si propone:
• di rappresentare e tutelare gli interessi professionali degli associati che esercitano l’attività in forma autonoma o dipendente;
• di garantire standard professionale di qualità;
• di offrire consulenza didattica, linguistica e scientifica nell’ambito dell’interpretazione da e in LIS;
• di promuovere attività di formazione, aggiornamento professionale e di informazione sull’attività di interpretazione da e in LIS e sulla figura professionale dell’interprete in lingua dei segni;
• di collaborare con gli organismi nazionali ed internazionali che perseguono le stesse finalità e con le associazioni nazionali ed internazionali dei sordi;
• di promuovere attività di studio, di ricerca, convegni nazionali ed internazionali sulla interpretazione da e in LIS. e in altre lingue dei segni;
• di promuovere iniziative volte al riconoscimento di uno stato giuridico professionale;
• di promuovere gli aspetti etici, sociali e della salute nonchè il rispetto delle migliori condizioni e prestazioni di lavoro,
• di promuovere azioni di tutela del diritto di autore delle traduzioni/interpretazioni effettuate dagli associati
• di promuovere ogni altra attività affine agli scopi sopra elencati.
TITOLO II
SOCI
Art. 4
L’Associazione si compone di associati fondatori, associati ordinari, onorari, sostenitori e aspiranti.
Sono associati fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e sono intervenuti all’atto costitutivo.
Gli associati ordinari sono coloro che sono in possesso del diploma professionale/attestato o laurea in cui compaia la dicitura di
“interprete” in Lingua dei Segni Italiana legalmente riconosciuta, che superino la prova di idoneità professionale di ammissione prevista dall’Associazione.
Gli associati sostenitori sono coloro che contribuiscono a favore dell’Associazione sia economicamente che culturalmente.
Sono associati onorari gli ex associati ordinari che si sono distinti per meriti particolari, previo iter di riconoscimento previsto nel Regolamento interno.
Gli aspiranti associati sono coloro che sono in possesso di diploma professionale/attestato o laurea in cui compaia la dicitura di "interprete" in Lingua dei segni italiana legalmente riconosciuta, ma che non hanno ancora i requisiti per accedere alla prova di idoneità professionale prevista dall'Associazione.
L’associarsi ad ANIOS è incompatibile con l’essere associato ad altra associazione di categoria analoga.
Ricoprire cariche elettive in ANIOS è altresì incompatibile con il ricoprire cariche in associazioni, gruppi, enti,cooperative con scopi affini operanti nell’ambito della sordità; Non è consentito avere collaborazioni di carattere amministrativo con tali istituzioni se tali collaborazioni si rivelino in contrasto con quanto previsto da Statuto e Regolamento..
Art. 5
Tutti gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento Interno e il Codice di Etica Professionale, nonché le direttive e le deliberazioni degli organi dell’associazione.
Art. 6
Gli associati sono tenuti al versamento, al Consiglio Regionale di appartenenza, di una quota associativa annuale che deve essere versata entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno.
L’esercizio dei diritti e dei doveri sociali spetta ai soci in regola con la quota associativa.
Art. 7
La qualità di associato cessa per:
• scioglimento dell’associazione;
• indegnità o inadempimento degli obblighi statutari e regolamentari;
• dimissioni volontarie;
• decesso.
TITOLO III
ORGANI
Art. 8
Sono organi amministrativi centrali dell’associazione:
• il Congresso Nazionale;
• il Presidente Nazionale;
• il Comitato Centrale Esecutivo;
• il Consiglio Direttivo Nazionale;
• il Collegio dei Revisori;
• il Collegio dei Probiviri;
Sono organi periferici:
• il Congresso Regionale
• l’Assemblea Regionale;
• il Presidente Regionale;
• il Consiglio Regionale;
TITOLO IV
CONGRESSO NAZIONALE
Art. 9
Il Congresso Nazionale si compone di tutti gli associati. Esso elegge gli organi dell’associazione.
Spetta al Congresso Nazionale:
- stabilire le direttive dell’Associazione sul piano associativo e professionale;
• discutere e deliberare sulle modifiche allo Statuto;
• eleggere il Comitato Centrale Esecutivo che provvederà ad eleggere al suo interno il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale e il Segretario;
• eleggere il Collegio dei Revisori, che provvederà a nominare al suo interno in Presidente;
• eleggere il Collegio dei Probiviri, che provvederà a nominare al suo interno il Presidente.
Art. 10
Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni tre anni. Può essere convocato in via straordinaria secondo le norme del regolamento su delibera del Comitato Centrale Esecutivo e/o su richiesta del Consiglio Direttivo Nazionale e/o quando ne facciano richiesta i due terzi dei soci ordinari.
TITOLO V
PRESIDENZA NAZIONALE
Art. 11
Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell’associazione a tutti gli effetti di legge. Dura in carica tre anni e può essere rieletto anche se per non più di tre mandati consecutivi.
Il Presidente Nazionale presiede il Comitato Centrale Esecutivo ed il Consiglio Direttivo Nazionale, e ratifica tutte le disposizioni amministrative ed organizzative inerenti al funzionamento dell’associazione, deliberate dal C.C.E.
In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente Nazionale il quale esercita le funzioni di Presidente anche in caso di vacanza della carica.
TITOLO VI
COMITATO CENTRALE ESECUTIVO
Art. 12
Il Comitato Centrale Esecutivo è composto da cinque membri. Di esso fanno parte il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale, il Segretario Nazionale e un Consigliere Nazionale.
Dura in carica tre anni; si riunisce almeno tre volte l'anno, secondo le norme del Regolamento.
Il Comitato Centrale Esecutivo attua le linee guida dell’associazione e ne promuove le attività secondo lo spirito del Congresso Nazionale.
Il Comitato provvede all’amministrazione ordinaria dell’associazione, ammette tutti i nuovi associati.
Nelle regioni ove non esista il Consiglio Regionale, convoca il primo Congresso Regionale come da art. 16 del presente Statuto; ratifica gli atti per la costituzione dei Consigli Regionali; vigila sull’andamento contabile - amministrativo degli organi periferici.
Il Tesoriere Nazionale provvede all’amministrazione delle entrate, delle uscite e del patrimonio sociale; firma gli ordini di incasso e di pagamento e prepara annualmente il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo Nazionale.
TITOLO VII
COLLEGIO DEI REVISORI
Art. 13
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale; i membri effettivi eleggono tra loro il Presidente del Collegio dei Revisori.
I singoli revisori possono essere riconfermati ma non oltre il terzo mandato consecutivo.
Il Collegio dei Revisori ha il compito di esaminare gli atti contabili dell’associazione e la situazione di Cassa e di riferire al Comitato Centrale Esecutivo sul bilancio delle entrate e delle uscite.
TITOLO VIII
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 14
Il Collegio dei Probiviri viene eletto dal Congresso Nazionale in coincidenza all’elezione del Comitato Centrale Esecutivo ed è composto da tre associati di cui uno come presidente.
Esprime pareri vincolanti sul comportamento degli associati in relazione allo statuto ed al Regolamento e decide sui ricorsi in materia disciplinare.
Il Collegio dei Probiviri è altresì incaricato della gestione dello sportello del consumatore e delle procedure ad esso riferite così come da Regolamento interno.
TITOLO IX
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Art. 15
Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto di diritto dai Presidenti e dai Vicepresidenti Regionali oltre ai membri del Comitato Centrale Esecutivo, tra cui il Presidente Nazionale che lo presiede; si riunisce almeno due volte all’anno di cui una entro il dì 30
(trenta) giugno.
Il Consiglio Direttivo Nazionale esamina ed approva il bilancio preventivo e consuntivo redatto dal Tesoriere Nazionale, stabilisce la misura delle quote del tesseramento indicando le ripartizioni della quota sociale tra la Sede Nazionale ed i Consigli Regionali; nomina ogni tre anni la Commissione Esaminatrice Nazionale, composta da cinque membri.
Discute e delibera le modifiche del Regolamento interno e del Codice Deontologico.
Il Consiglio Direttivo Nazionale vigila che le linee guida siano correttamente attuate dal C.C.E..
TITOLO X
CONGRESSO REGIONALE
Art. 16
Ogni qualvolta in una regione si raggiunga il numero di tre associati, il Comitato Centrale Esecutivo deve,entro 3 anni, indire il primo Congresso Regionale per la nomina degli organi previsti dallo Statuto.
Il Congresso Regionale si compone di tutti gli associati della regione; esso elegge: il Presidente regionale, il Vicepresidente regionale e il Tesoriere regionale
Si riunisce in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria secondo le norme del regolamento.
ASSEMBLEA REGIONALE
Art. 17
L’Assemblea Regionale di tutti gli associati della regione, convocata dal Presidente Regionale, si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente, secondo le norme del Regolamento.
Esamina ed approva i bilanci, esamina i problemi della categoria nell’ambito della regione, lo sviluppo dell’Associazione e la tutela degli associati a livello regionale.
TITOLO XI
PRESIDENTE REGIONALE
Art. 18
Il Presidente Regionale è il rappresentante dell’ANIOS nella regione d’appartenenza, viene eletto dal Congresso Regionale e dura in carica tre anni.
Il Presidente del Consiglio Regionale coordina l’attività del Consiglio stesso, in armonia con i deliberati degli organi centrali dell’Associazione.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vicepresidente Regionale.
CONSIGLIO REGIONALE
Art. 19
Il Consiglio Regionale è composto da: Presidente, Vicepresidente e da un minimo di uno ad un massimo di tre consiglieri regionali, di cui uno sarà il tesoriere.
Il Consiglio Regionale provvede all’esecuzione delle linee guida dell’Assemblea Regionale e degli organi centrali dell’associazione.
Il Consiglio Regionale redige ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo e lo rimette per l’approvazione all’Assemblea Regionale e lo invia al C.C.E. per la compilazione della bilancio generale.
TITOLO XIII
PATRIMONIO E FINANZE
Art. 20
L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno; entro il trenta giugno il Tesoriere Nazionale cura la compilazione del bilancio delle entrate e delle uscite, in collaborazione col Presidente Nazionale e lo consegna al Collegio dei Revisori per i compiti di sua spettanza.
Analoga disposizione deve essere attuata anche dal Tesoriere Regionale entro il trenta aprile.
Le modalità di gestione dei fondi e del patrimonio dell’associazione sono stabilite nel Regolamento Interno.
Art. 21
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse
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TITOLO XIV
SCIOGLIMENTO
Art. 22
La trasformazione e lo scioglimento dell’associazione devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi degli associati aventi diritto di voto.
Il Congresso Nazionale nominerà un Collegio di tre Liquidatori e delibererà sulle destinazioni da dare alle attività nette patrimoniali, ovvero sulle modalità di reperimento dei fondi necessari a coprire la passività.
TITOLO XV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 23
Il Comitato Centrale Esecutivo e i vari Consigli Regionali possono nominare personale tecnico professionale utile al raggiungimento dello scopo e degli obiettivi associativi.
Art. 24
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Regolamento Interno ed alle Norme vigenti relative la professione.
Il Regolamento Interno dovrà essere approvato dal Congresso Nazionale.