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Regolamento interno

Art. 1 – DENOMINAZIONE
ANIOS – associazione interpreti di lingua dei segni italiana – è un’associazione professionale apartitica, anticonfessionale, senza fini di lucro. Costituita ad Ancona il 17 giugno 1987 con atto notarile del Dott. Guido Bucci. L’Associazione è regolata con Statuto approvato all’atto istitutivo e in vigore da tale data. Modificato ed aggiornato dal Congresso Straordinario del 28 maggio 2000 con atto notarile del Dott. Andrea Castelnuovo deve considerarsi parte integrante dell’atto costitutivo. All’atto della costituzione il Congresso Nazionale ha adottato un logo che fa parte integrante della denominazione sociale.
 
Art. 2 – SEDE E RAPPRESENTANZA
La sede di ANIOS è sita presso il domicilio/la residenza del Presidente Nazionale. Qualora si rendesse necessario il cambio di indirizzo della sede, la variazione sul presente Regolamento non richiederà alcuna votazione non trattandosi di un emendamento dello stesso. I Consigli Regionali non sono da considerarsi in nessun caso sedi secondarie.
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta esclusivamente al Presidente Nazionale.
La rappresentanza di ANIOS in periferia può essere delegata per materie ai Presidenti o ai membri dei Consigli Regionali che la eserciteranno nei modi, per i tempi e nei limiti concordati con il Presidente Nazionale.
 
Art. 3 – SCOPI
Il raggiungimento degli scopi sociali si attua attraverso:
a) contatti con associazioni, organizzazioni, istituzioni nazionali ed internazionali che perseguono le nostre stesse finalità. Questi possono avvenire per iniziativa o per il tramite del Presidente Nazionale, dei membri del Comitato Centrale Esecutivo, dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale o per il tramite dei Presidenti Regionali;
b) iniziative di aggiornamento professionale, sotto forma di conferenze, seminari, corsi o altro, che possono essere deliberate e realizzate a livello nazionale. A livello regionale le iniziative sono autogestite anche sotto il profilo finanziario;
c) l’acquisizione da parte della Presidenza Nazionale di informazioni sulla professione da fonti istituzionali a livello nazionale ed internazionale e la diffusione di tali informazioni agli Associati per il tramite dei Presidenti Regionali;
d) la pubblicazione/diffusione di materiale informativo, inerente l’attività professionale degli interpreti ANIOS, al pubblico e o alla clientela;
e) identificazione delle associazioni internazionali che perseguono gli stessi scopi di 
ANIOS alle quali è opportuno che ANIOS aderisca. Qualsiasi associato può segnalare al Presidente Nazionale, tramite il proprio Presidente regionale, l’esistenza di dette associazioni. L’eventuale adesione richiede la deliberazione del CCE e l’inserimento a bilancio della relativa voce di spesa;
f) il riconoscimento di uno stato giuridico della professione, collaborando a tal fine alla stesura delle relative proposte di legge, ove possibile, di comune accordo con le altre associazioni rappresentative della categoria;
g) la presenza o l’eventuale inserimento di rappresentanti in ogni occasione in cui si discuta o si elabori una normativa in materia;
h) la collaborazione e il coordinamento con il Ministero dell’Università e Ricerca Scientifica, gli Istituti Universitari e le Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori e ogni altra Istituzione pubblica o privata che si occupi di formazione degli interpreti di lingua dei segno per garantire la massima coerenza fra il percorso formativo e funzione della professione.
 
Art. 4 – FONDI
Le entrate di cui l’Associazione dispone per il proprio funzionamento sono i fondi liquidi costituiti dalle entrate di cui all’art. 20 dello Statuto e sono da destinarsi alla copertura delle voci di spesa indicate nel bilancio preventivo annuale, secondo un piano dei conti predisposto dal Tesoriere e soggetto a modifiche a seconda delle esigenze di gestione, in sede di approvazione di bilancio.
Nel bilancio preventivo le voci saranno suddivise in:
1) spese correnti;
2) spese in conto capitale;
3) spese straordinarie.
Sono spese correnti quelle necessarie per l’ordinaria amministrazione e cioè per: le riunioni del CCE, del CDN, della Commissione Esaminatrice e le attività per lo svolgimento delle funzioni della Presidenza Nazionale e di gestione della sede e dei relativi materiali di consumo.
Sono spese in conto speciale quelle per l’acquisto di beni strumentali quali: computer, software, arredi e attrezzature varie.
Sono spese straordinarie tutte quelle non attinenti all’ordinaria amministrazione (le spese di rappresentanza, quelle per la partecipazione a convegni e l’adesione a manifestazioni, per il funzionamento delle commissioni temporanee, gli abbonamenti, ecc.).
Gli esborsi per le spese in conto capitale e le spese straordinarie sono ammessi sono se,
dopo la copertura completa delle spese correnti, esistono fondi residui.
Per ogni esborso di fondi, il Tesoriere deve disporre del relativo giustificativo.
Esborsi per spese non previste in bilancio preventivo, o per importi eccedenti quelli approvati, richiedono: se si tratta di bilancio nazionale l’autorizzazione del Presidente Nazionale e successivamente la ratifica del CCE; se si tratta di bilancio regionale
l’autorizzazione del Presidente Regionale e successivamente la ratifica del Consiglio Regionale. Sarà cura del Tesoriere Regionale informare il Tesoriere Nazionale.
Il Tesoriere provvederà a inserire dette spese nel bilancio consuntivo dandone specifica nella relazione al bilancio e citando la data della seduta del CCE che le ha ratificate.
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’attivo patrimoniale residuo alla chiusura della liquidazione, non può essere in alcun caso distribuito agli Associati.
Esso deve essere impegnato, con delibera assembleare, per attività comunque connesse alla professione di interprete, come ad esempio l’istituzione di una o più borse di studio o premi, per l’acquisto di volumi da donare a una biblioteca, l’istituzione di un fondo presso un istituto di formazione per interpreti da destinarsi alla pubblicazione di tesi o studi di particolare interesse svolti dagli studenti, ecc. l’eventuale passivo patrimoniale sarà estinto in parti uguali, da tutti gli Associati che risultino in quel momento iscritti all’Associazione.
 
Art. 5 – ASSOCIATI
Gli Associati si distinguono secondo la categoria di appartenenza in: associati fondatori, ordinari, onorari, sostenitori e aspiranti
Sono associati FONDATORI coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e sono intervenuti all’atto costitutivo.
Gli Associati ORDINARI debbono possedere i seguenti requisiti:
  • diploma di scuola media superiore o laurea;
  • attestato o diploma professionale o laurea legalmente riconosciuta di interprete in Lingua dei Segni italiana conseguito da almeno due anni;
  • aver superato la prova di idoneità professionale per l'ammissione all'Associazione;
  • essere in regola con il pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal CDN.

Gli associati ordinari che non abbiano maturato almeno due anni di esperienza lavorativa documentata al momento dell'ammissione all'Associazione devono, al termine dei primi due anni, produrre documentazione attestante l'esperienza professionale maturata alla commissione Esaminatrice che invierà il proprio parere al CCE e che a sua volta delibererà la permanenza in Associazione.

Gli associati in regola con il pagamento di quote ed eventualmente contributi, e gli associati sostenitori hanno il diritto a usufruire di tutti i servizi dell'Associazione. Questo diritto si perde quando l'associato si trova in condizione di morosità.

Sono associati ONORARI gli ex associati ordinari che si sono distinti per meriti particolari, previo iter di riconoscimento previsto dall’art.6 del presente Regolamento. Possono richiedere il riconoscimento di associato onorario gli associati ordinari che, cessata l'attività lavorativa (attestata da autocertificazione), possiedono tutti i seguenti requisiti:

  • età anagrafica: 60 anni compiuti;
  • tesseramento ad Anios: 20 anni consecutivi;
  • assenza di procedimenti/sanzioni disciplinari in atto o pregressi.

Gli associati onorari:

  • godono dell'elettorato attivo e passivo;
  • non hanno l'obbligo dell'aggiornamento professionale;
  • non possono richiedere la certificazione di qualità;
  • sono tenuti al pagamento di una quota associativa ridotta, stabilita annualmente dal CDN;
  • ricevono le informazioni riguardanti le attività dell'associazione tramite i canali istituzionali previsti;
  • possono partecipare agli incontri istituzionali quali CR, CDN, CCE, Assemblee e Congressi.

Gli associati SOSTENITORI sono coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e contribuiscono al raggiungimento degli stessi finanziariamente e/o partecipando alla vita associativa con proposte e/o progetti.

Gli associati sostenitori:

  • non godono dell'elettorato attivo e passivo;
  • non hanno l'obbligo dell'aggiornamento professionale;
  • non possono richiedere la certificazione di qualità;
  • sono tenuti al pagamento della quota associativa minima stabilita annualmente dal CDN;
  • ricevono le informazioni riguardanti le attività dell'associazione tramite i canali istituzionali previsti;
  • non possono partecipare agli incontri istituzionali quali CR, CDN, CCE, Assemblee e Congressi.

Gli ASPIRANTI ASSOCIATI sono coloro che sono in possesso del diploma professionale/attestato o laurea in cui compaia la dicitura di "interprete" in Lingua dei Segni italiana legalmente riconosciuta, ma che non hanno ancora i requisiti per accedere alla prova di idoneità professionale prevista dall'Associazione.

  • Sono tenuti al rispetto dello Statuto, del regolamento interno e del Codice Etico e Deontologico;
  • hanno accesso alla formazione con le agevolazioni riservate agli associati ordinari;
  • ricevono le informazioni riguardanti le attività dell'associazione tramite i canali istituzionali previsti;
  • possono utilizzare la dicitura "Aspirante Associato Anios" solo ed esclusivamente all'interno del proprio CV; non possono utilizzare nome e/o logo di Anios in preventivi e/o documenti fiscali;
  • trascorsi due anni dal conseguimento della qualifica e maturati i requisiti previsti dalla prova di ammissione, gli aspiranti dovranno presentarsi alla prima sessione utile della prova d'arte, salvo giustificato motivo;
  • nel caso di mancato superamento della prova, il candidato non potrà rientrare ed essere nuovamente Aspirante. Potrà ripresentarsi come da regolamento per le ammissioni dei nuovi associati;
  • non godono dell'elettorato attivo e passivo;
  • non possono partecipare agli incontri istituzionali quali CR, CDN, CCE, Assemblee e Congressi;
  • non ricevono la tessera associativa né possono richiedere la certificazione di qualità.
Art. 6 – AMMISSIONI
Per l’ammissione come associato ordinario si richiede la presentazione di una domanda corredata da autocertificazione (cittadinanza, residenza, carichi pendenti), titolo di studio e curriculum professionale documentato nonché il superamento della prova di idoneità professionale. La domanda deve essere inoltrata alla Presidenza Nazionale. La Commissione Esaminatrice valuta la documentazione e decide l’ammissione o meno alla prova di idoneità.
Il candidato non ammesso può ripresentare la domanda decorso un anno dalla decisione negativa.
 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La prima iscrizione all’Associazione, come associato ordinario, avviene per titoli ed esami; i candidati dovranno produrre domanda in carta libera alla Presidenza Nazionale dell’Associazione allegando:
• copia dell’attestato del diploma o della laurea di interprete lingua dei segni italiana legalmente riconosciuti, conseguiti da almeno due anni, unitamente alla copia del diploma di scuola media di secondo grado (quinquennale) o della laurea;
• curriculum documentato di almeno due anni di attività professionale;
• autocertificazione: cittadinanza, residenza, carichi pendenti;
• ricevuta del versamento di una quota stabilità triennalmente dal CDN a titolo di iscrizione all’esame.
Gli associati ordinari che desiderino richiedere il passaggio a socio ONORARIO dovranno presentare la richiesta al Presidente Nazionale corredata di autocertificazione di cessazione dell’attività entro e non oltre il 30 ottobre. Il Presidente inoltrerà la richiesta al Collegio dei Probiviri e ricevutone il parere, il passaggio ad associato onorario verrà deliberato nel corso del primo CDN utile.
La richiesta di iscrizione quale associato SOSTENITORE va presentata per iscritto alla Presidenza Nazionale e va rinnovata annualmente. L’accettazione di detta richiesta è di competenza del CDN. 
Per l’ammissione come ASPIRANTE ASSOCIATO  si richiede l’invio di una domanda alla Presidenza Nazionale che la inoltrerà alla Commissione Esaminatrice, la quale valutata la documentazione, ne decide l’ammissione o meno.
La domanda deve essere corredata di:
  • copia dell'attestato/diploma o della laurea di interprete in Lingua dei Segni italiana legalmente riconosciuti, conseguiti da meno di due anni, unitamente alla copia del diploma di scuola media di secondo grado (quinquennale) o della laurea;
  • autocertificazione: cittadinanza, residenza e carichi pendenti.

Art. 7 – PROVA D’ IDONEITA’ PROFESSIONALE

Il possesso dei titoli richiesti, unitamente alla decisione della Commissione Esaminatrice, permette l’accesso alla prova di idoneità professionale. Le modalità di svolgimento di tale prova sono definite dalla Commissione Esaminatrice e sono comunicate ai candidati al momento dell’ammissione. E’ cura della Commissione Esaminatrice informare contestualmente il CCE.

La prova di idoneità, pubblica, si svolgerà in due sessioni annuali. La prova si intende superata se il candidato avrà dimostrato di possedere gli standard qualitativi professionali. L’avvenuto o mancato superamento della prova sarà espresso da un giudizio complessivo di AMMISSIONE o NON AMMISSIONE all’Associazione. I candidati che non superino la prova non possono reiterare l’esame alla sessione successiva, ma a quella ancora seguente. Nell’eventualità eccezionale in cui in un anno non vengano svolte due sessioni i candidati respinti possono presentarsi alla prima sessione indetta. 

I nominativi dei candidati che hanno superato la prova di ammissione verranno pubblicizzati secondo le forme d’uso.
I candidati non ammessi sono tutelati dalle norme vigenti riguardanti il trattamento e la protezione dei dati personali.
L’iscrizione può essere fatta ad una sola associazione di categoria, l’inosservanza di questa regola annullerà automaticamente la prova di idoneità.
 
Art. 8 – COMMISSIONE ESAMINATRICE
Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina, ogni tre anni, la Commissione Esaminatrice
Nazionale composta da 5 (cinque) membri:
• Cinque associati iscritti da almeno 5 (cinque) anni, preferibilmente provenienti da
regioni diverse, con esperienze di insegnamento a corsi interpreti e/o di formazione continua afferente alla professione.
• La Commissione ha la facoltà di avvalersi, in caso di necessità, di esperti esterni,
scelti dalla Commissione stessa e sottoposti al CCE per la nomina.
• Alle prove di idoneità partecipa anche il Presidente Nazionale, in rappresentanza
dell’Associazione, ma senza diritto di voto.
· La Commissione Esaminatrice elabora i criteri e la quantità dei crediti formativi e gli eventuali interventi da attuare nel caso di mancato conseguimento dei crediti richiesti. 
Il CDN nomina detti membri scegliendoli tra i nominativi proposti da tutti i Consigli
Regionali. La Commissione si riunisce per la prima volta su convocazione del Presidente Nazionale e nomina il proprio coordinatore. Il coordinatore è il referente del CCE e svolge attività di raccordo e organizzazione dei lavori della Commissione.
Nella fattispecie: riceve dalla Presidenza le domande d’ammissione della prova d’arte; convoca le riunioni della Commissione. Detta Commissione si riunisce almeno due volte all’anno. Rilascia certificazione scritta degli esiti delle prove d’esame dei singoli candidati. Questa
certificazione attesta l’idoneità all’iscrizione all’Associazione in caso di esito positivo,
nella situazione contraria costituisce titolo per il ricorso.
La Commissione deve stilare il verbale delle prove di idoneità.
Per i fondi necessari al funzionamento della Commissione Esaminatrice verrà inserita al
bilancio un’apposita voce.
La Commissione Esaminatrice, in quanto nominata dal CDN, è tenuta a seguirne le linee
guida.
La Commissione fornirà al Tesoriere Nazionale una previsione di spesa comprendente
anche gli eventuali rimborsi per la partecipazione alle riunioni preparatorie. La
Commissione Esaminatrice potrà operare nei limiti del fondo assegnato, eventuali spese ulteriori potranno essere autorizzate dal Presidente Nazionale, sentito il parere del Tesoriere e del CCE, solo per valido e comprovato motivo.
 
Art. 9 – QUOTA ASSOCIATIVA
Ciascun Consiglio Regionale dovrà versare le quote di competenza nazionale nei termini stabiliti entro il 15 aprile di ogni anno.
Le quote associative stabilite per cisacuna tipologia dovranno essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
L'ammontare delle quote e le modalità di ripartizione vengono stabilite annualmente dal CDN.
 
Art. 10 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI
È dovere degli Associati rispettare le disposizioni e le norme dettate dallo Statuto, dal
Regolamento, dal Codice Deontologico, dalle Condizioni di lavoro e dalle deliberazioni
degli organi sociali.
Gli associati sono tenuti a conseguire i crediti formativi richiesti dall’Associazione. I criteri e la quantità dei crediti vengono delineati e approvati ogni tre anni dal C.D.N. e su elaborazione della Commissione Esaminatrice. 
Il percorso di recupero dei C.F che deve fare l’associato è definito dalla Commissione Esaminatrice e deve essere approvato dal C.D.N. Qualora la C.E. riconosca che il recupero non è stato effettuato, è di competenza della stessa C.E. la segnalazione dell’associato al C.D.N. e successivamente al Collegio dei Probiviri.
E’ compito dei C.R. informare la Presidenza Nazionale e la Commissione Esaminatrice sulla situazione aggiornata dei crediti degli associati.
 
Art. 11 - PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 7 dello Statuto:
- l’associato dimissionario deve inviare al Presidente del Consiglio Regionale di
appartenenza la lettera di dimissioni datata e sottoscritta. Contestualmente perde
la propria qualità di associato;
- l’associato che si è reso moroso viene dichiarato decaduto a far data dal 1 Aprile
dell’anno di riferimento. L’associato decaduto può essere riammesso subito dopo
la regolarizzazione del pagamento versando una penale del 50% entro e non oltre
il 31 dicembre dell’anno in cui decade. Oltre tale data si dovrà seguire la
procedura di cui all’Art. 4 dello Statuto e l’Art. 6 del presente Regolamento.
Osservate le procedure dell’Art. 7 dello Statuto, l’esclusione viene deliberata nei
confronti dell’associato:
- che non ottempera alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice
deontologico, delle Condizioni di lavoro o delle deliberazioni legalmente adottate
dagli Organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione,
nemmeno temporanea, del rapporto; oppure che commetta atti valutabili quali
notevole inadempimento come determinato dall’Art. 1564 del C.C.;
- che svolga o tenti di svolgere attività contraria agli interessi sociali;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione, o
fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli, fermo restando la
libertà di critica di ciascun associato. 
Il provvedimento di censura scritta o di espulsione diventa operante una volta conclusa la procedura di comunicazione all’interessato di cui al successivo Art. 33.
 
Art. 12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Fermo restando che tutte le cariche sociali sono gratuite, per la partecipazione dei
membri elettivi alle riunioni ordinarie e straordinarie del CCE, del CDN, del Collegio dei
Revisori,Collegio dei Probiviri e della Commissione Esaminatrice sono previsti rimborsi di  spesa, entro e non oltre tre mesi dal ricevimento della relativa documentazione, definiti
come segue:
1) biglietto di II classe o economy class più tutti gli eventuali supplementi per il
viaggio di A/R tra il luogo di residenza e quello della riunione;
2) nella scelta del mezzo di trasporto si dovrà optare per la tariffa inferiore; in ogni
caso le spese per altre classi ferroviarie, per altri mezzi di trasporto o servizi di categoria
superiore rispetto a quelli standard, saranno rimborsate alla concorrenza dell’importo di
cui al punto 1.
Stando quanto detto sopra, il CDN si riserva di stabilire di anno in anno il tetto massimo di rimborso, e sulle differenze interverranno i vari Consigli Regionali.
Eventuali deroghe saranno verificate e deliberate dal CCE.
Tutte le spese saranno rimborsate previa presentazione di giustificativo o dichiarazione
sostitutiva.
 
Art. 13 – CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO
Il Congresso Nazionale, in seduta ordinaria, si riunisce per il rinnovo delle cariche sociali
ogni tre anni.
Il Congresso Nazionale detta le linee guida dell’Associazione per il triennio.
Il Congresso, nel corso del quale hanno luogo le elezioni delle cariche sociali, si svolge
preferibilmente nella città sede della Presidenza Nazionale.
L’avviso di convocazione del Congresso Nazionale Ordinario viene inviato tramite posta
elettronica a tutti i soci almeno 30 gg. prima della data prevista per la riunione,
del rispetto dei termini fa fede la data di invio dell'e-mail, e pubblicato sul sito web
dell’associazione. I Presidenti Regionali riceveranno l’avviso tempestivamente via fax e/o
e-mail e sarà loro cura darne ulteriore diffusione agli Associati tramite le proprie forme in uso. Le medesime modalità, nei termini previsti, si applicano nei casi di urgenza in cui si debba indire un Congresso Nazionale Straordinario.
 
Art. 14 – VOTAZIONI
Nel corso del Congresso Ordinario e Straordinario le votazioni avvengono per scrutinio
segreto. Il voto può essere espresso personalmente o per delega. Un associato non può
detenere più di due deleghe.
 
Art. 15 – ELETTORATO ATTIVO
Sono elettori tutti gli Associati ordinari e onorari in regola con le quote sociali. Gli Associati
sostenitori e gli aspiranti associati non hanno diritto di voto.
 
Art. 16 – ELETTORATO PASSIVO
Sono eleggibili al CCE, al Collegio dei Probiviri, al Collegio dei Sindaci Revisori e alle cariche regionali tutti gli
Associati ordinari e onorari in regola con il pagamento delle quote sociali che abbiano presentato
la loro candidatura nei tempi previsti.
Solo per le cariche nazionali sono necessari almeno tre anni di appartenenza all'associazione. Il vincolo dei tre anni di appartenenza non si applica per le cariche regionali.
Non possono essere eletti gli Associati ordinari e onorari che, pur in regola con il pagamento delle quote sociali, contro cui siano state erogate sanzioni disciplinari gravi nei due anni precedenti. Questi Associati mantengono tuttavia l’elettorato attivo.
Le cariche nazionali e regionali non sono cumulabili. Nel caso in cui un associato venisse
eletto per più di una carica sociale, dovrà comunicare, subito dopo la lettura dei risultati
dello scrutinio, a quale carica intende rinunciare. 
Il primo dei candidati non eletti a detta carica subentrerà al suo posto. Non possono essere eletti gli Associati ordinari e onorari che, sebbene in regola con il pagamento della quota associativa, ricoprano cariche in cooperative di servizi, in agenzie di traduzione/interpretazione o in associazioni con finalità analoghe ad ANIOS.
 
Art. 17 – RAPPRESENTANZA AL CONGRESSO
Le deleghe dovranno essere conferite tramite e-mail alla Segreteria Nazionale, datate e sottoscritte. Chi è portatore di deleghe, all’atto della votazione, dovrà accertarsi che il Segretario della Commissione
Elettorale prenda nota del numero delle schede consegnate pari al numero delle
deleghe.
 
Art. 18 – CANDIDATURE
Entro il 31 gennaio dell’anno di scadenza del mandato, il Presidente Nazionale uscente,
nell’avviso di comunicazione del Congresso Nazionale Ordinario dichiara aperti i termini
per la presentazione delle candidature.
Le candidature, corredate da un breve curriculum professionale redatto secondo uno
schema stabilito dal CDN, devono pervenire tramite e-mail o pec alla Presidenza Nazionale
entro e non oltre il 10 marzo successivo, fa fede la data di invio dell'e-mail, e devono
contenere la specifica della carica sociale per cui ci si candida.
Entro il 10 aprile il Presidente Nazionale uscente invia, a mezzo e-mail, un fac-simile di
schede elettorali con i nomi dei candidati in ordine alfabetico e alcune note di
presentazione di ciascuno desunte dal curriculum professionale.
In caso di carica vacante e nell’eventualità di non poterla sostituire con il primo dei non eletti disponibile alla precedente votazione, sarà necessario indire un Congresso Nazionale Straordinario (secondo quanto stabilito dall’art. 10 dello Statuto) ed inviare le candidature per la posizione decaduta nei 20 giorni a decorrere dalla data di invio della convocazione.
 
Art. 19 – VALIDITA’ DEL CONGRESSO
All’inizio della riunione, il Presidente Nazionale uscente, in sua assenza il Vicepresidente
Nazionale o in assenza di entrambi il membro del CCE più anziano, dichiara aperti i lavori
del Congresso, indica il termine entro il quale si possono presentare mozioni o documenti vari, che verranno in seguito raccolti e messi ai voti. 
Delibere, mozioni o documenti varidel Congresso Nazionale Ordinario vengono adottati a maggioranza semplice degli Associati aventi diritto di voto.
I convenuti approvano, per alzata di mano, la nomina della Commissione Elettorale da
parte del Presidente Nazionale uscente o chi per lui.
La Commissione Elettorale è composta da 5 (cinque) Associati che non siano candidati,
nel suo seno sceglie il Presidente, il Segretario e gli scrutatori.
La Commissione Elettorale, insediatasi, provvede a registrare le presenze e le deleghe e a confrontarle con l’elenco degli elettori predisposto dal Tesoriere Nazionale.
L’associato che, pur essendo in regola con il pagamento della quota, non è presente in
elenco, può esservi iscritto se è in grado di produrre prova dell’avvenuto pagamento.
Al termine della registrazione, la Commissione Elettorale, procederà alla verifica del
quorum.
Il Congresso Nazionale è valido in prima convocazione quando sia presente o
rappresentata per delega la maggioranza semplice degli Associati che hanno diritto al
voto. Qualora non possa validamente riunirsi per mancanza del numero legale, trascorsa
un’ora, il Congresso si riunisce validamente, in seconda convocazione, qualunque sia il
numero degli intervenuti.
Il Presidente Nazionale dichiara aperte le operazioni di voto che dovranno concludersi
entro le due ore successive.
 
Art. 20 – OPERAZIONE DI VOTO
La Commissione Elettorale procede alla chiamata dei votanti. Ciascuno ritira la scheda/e firmata dal Presidente della Commissione Elettorale, esprime il proprio voto e la mette nell’urna. Esaurite le operazioni di votazione si procede allo spoglio delle schede e si stila la graduatoria dei voti ottenuti da ciascun candidato per ogni carica sociale.
In base alla graduatoria il Presidente Nazionale uscente o chi per esso, proclama i 5
(cinque) eletti per il CCE, i 3 (tre) eletti per il Collegio dei Revisori e i 3 (tre) eletti per il
Collegio dei Probiviri.
Di tutte le operazioni di voto il Segretario della Commissione Elettorale deve redigere il
verbale.
Nella stessa giornata i 5 eletti del CCE votano a maggioranza il Presidente Nazionale, il
Vicepresidente Nazionale, il Tesoriere e il Segretario Nazionale. Sarà cura di uno dei due membri del CCE restanti redigere il verbale della Votazione.
Il Collegio dei Revisori elegge il suo Presidente.
Il Collegio dei Probiviri elegge il suo Presidente.
Ogni Collegio redige il verbale.
 
Art. 21 - PREFERENZE
Ciascun elettore può esprimere fino a cinque preferenze per il CCE, fino a tre per il
Collegio dei Revisori e fino a tre per il Collegio dei Probiviri.
In caso di deleghe, che non possono superare il numero di due per ogni associato,
all’elettore sono consegnate un numero pari di schede elettorali per ogni carica sociale.
 
Art. 22 – CESSAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
La cessazione del mandato può avvenire:
- per decadenza, qualora non si partecipi alle riunioni per tre volte consecutive senza
giustificati motivi;
- per dimissioni;
- per perdita dello status di associato come previsto dall’Art. 7 dello Statuto.
In caso di decadenza, revoca, dimissioni, perdita dello status di associato, subentra il
primo dei non eletti alla carica.
Qualora un organo elettivo non sia in grado di funzionare per mancanza di sostituto, il
Presidente Nazionale indirà le elezioni per lo stesso che si terranno trascorsi almeno 30 giorni a partire dalla data di ufficializzazione della comunicazione al CDN.
Il membro dimissionario mantiene le funzioni fino all’avvenuta elezione del sostituto.
 
Art. 23 – CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO
Il Congresso Nazionale Straordinario può essere convocato come da Art. 10 dello Statuto; per la convocazione dello stesso, si applicano le stesse modalità del Congresso Nazionale Ordinario.
Il Congresso Nazionale Straordinario è valido quando sia presente o rappresentata per
delega la maggioranza semplice degli Associati che hanno diritto al voto.
Qualora non possa validamente riunirsi all’ora stabilita per mancanza del numero legale,
si riunisce validamente trascorsa un’ora, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Il Congresso Nazionale Straordinario è presieduto dal Presidente Nazionale o, in caso si
impedimento, dal Vicepresidente Nazionale.
In assenza di entrambi dal membro del CCE più anziano.
Il Congresso Nazionale Straordinario delibera:
- sulle modifiche dello Statuto;
- sulle modifiche del Regolamento;
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- su quanto altro ritenuto necessario dal CDN.
- sull’elezione del membro dimissionario nel caso non sia presente il primo dei non eletti.

 

Art. 24 – COMITATO CENTRALE ESECUTIVO
Data l’importanza delle funzioni del CCE, i suoi membri elettivi devono onorare l’impegno
assunto partecipando a tutte le riunioni del CCE stesso.
Ove un membro non partecipi a due riunioni consecutive senza giustificati motivi, può
essere disposto nei suoi confronti l’avvertimento informale di cui al successivo Art. 34.
Oltre tre assenze consecutive senza giustificati motivi, decade dal mandato.
 
Art. 25 – RIUNIONI DEL COMITATO CENTRALE ESECUTIVO
Le riunioni del CCE sono indette ai sensi dell’Art. 12 dello Statuto. Le convocazioni sono concertate all'interno del CCE e avvengono tramite i canali normalmente in uso.
Nessuna formalità è prevista per le sedute straordinarie che possono essere convocate
anche per telefono.
Delle riunioni del CCE viene redatto verbale, firmato dal Presidente e controfirmato dal
Segretario verbalizzante, da leggere e approvare in apertura della riunione successiva.
Le riunioni sono pubblicizzate secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
 
Art. 26 – FUNZIONI DEL COMITATO CENTRALE ESECUTIVO
Al CCE sono attribuite le funzioni di cui all’Art. 12 dello Statuto.
 
Art. 27 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
Il Presidente Nazionale presiede tutte le riunioni istituzionali. Ha potere di firma sul
conto corrente bancario o postale intestato all’Associazione.
Quale rappresentante dell’Associazione prende parte, senza diritto di voto, alle prove
d’idoneità della Commissione Esaminatrice e a qualsiasi incontro o attività cui ANIOS sia
invitata a partecipare sia a livello nazionale che regionale.
Per compiti specifici può nominare suoi rappresentanti personali cui conferisce delega,
temporanea o permanente a seconda dei casi.
Le deleghe temporanee sono conferite per iscritto dal Presidente a un rappresentante
personale ad hoc designato. La delega rimane valida fino al totale espletamento del
compito assegnato.
Le deleghe permanenti si riferiscono a compiti ed ambiti specifici e consentono al
delegato una certa libertà nello svolgimento dell’incarico, tuttavia il delegato deve
tenere consta mentente informata la Presidenza di ogni attività, deve fornire l’elenco
aggiornato delle persone con cui è in contatto specificando nomi, qualifiche e indirizzi.
Tutta la corrispondenza in partenza deve riportare la dicitura “per il Presidente
Nazionale” e quindi nome e carica per delega di chi firma, e contestualmente deve essere
inviata in copia al Presidente Nazionale; tutti i contatti con le istituzioni sono tenuti dal
Presidente Nazionale anche per tramite dei Presidenti Regionali in sintonia con l’Art. 31
del presente Regolamento alla voce “Rappresentanza”; qualsiasi invito a manifestazioni
o altri incontri deve essere intestato ed inviato alla Presidenza Nazionale che provvederà
alle necessarie autorizzazioni. La partecipazione di ANIOS a dette manifestazioni è
strettamente subordinata alla disponibilità di fondi.
Nell’adottare provvedimenti d’urgenza il Presidente Nazionale può essere coadiuvato dal
CCE.
Il Vicepresidente Nazionale assolve, temporaneamente e con delega, a tutti gli incarichi
del Presidente Nazionale in sua assenza.
 
Art. 28 – TESORIERE
Deve redigere i Bilanci: Consuntivo e Preventivo, e la relazione ad essi relativa almeno 30 gg. prima della data fissata per la riunione del CDN che deve discuterne.
Dalla relazione devono risultare i criteri di valutazione degli accantonamenti , i dati
relativi al numero degli Associati, gli interessi passivi, le spese di studio, i viaggi, la
pubblicità, i rapporti con le altre associazioni, sempre con riferimento ai dati ed elementi
del precedente esercizio.
Dovrà dare notizia sulla situazione economico-finanziaria, sui rapporto con i Consigli
Regionali e con gli Istituti di Credito.
Il Tesoriere deposita i fondi dell’Associazione presso un istituto di credito o un c.c.
postale approvato dal CCE e ha potere di firma. Provvede inoltre alla regolare tenuta
degli elenchi degli Associati aggiornati sulla base dei versamenti delle quote sociali e alla predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all’Art. 4 dello Statuto.
Deve partecipare di persona in quanto membro eletto, del CCE, del CDN a tutte le quelle
riunioni in cui si discuta di argomenti che comportino impegni di spesa.
 
Art. 29 – SEGRETARIA/O
Il Segretario cura la redazione del verbale delle riunioni del CCE e del CDN.
In caso di sua assenza, il verbale può essere redatto da un membro del Comitato Centrale Esecutivo o del Consiglio Direttivo Nazionale appositamente incaricato dal CCE o dal CDN stesso
Cura la corrispondenza  e la comunicazione mediatica dell’Associazione.
Provvede alla tenuta del protocollo e dell’archivio corrispondenza oltre che dell’archivio soci con relativo elenco.
 
Art. 30 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno e tutte le volte che il
Presidente Nazionale o due terzi dei suoi membri, previo richiesta scritta, lo ritenga
necessario. La sua composizione e le sue funzioni sono specificate nell’Art. 15 dello
Statuto.
E’ ammessa la possibilità di delega tra il Presidente ed il Vice Presidente dello stesso
consiglio regionale di appartenenza. Sono esclusi da tale possibilità i membri del CCE.
Le riunioni sono aperte a tutti gli associati in qualità di osservatori e senza diritto di voto.
Qualora emergesse la necessità di affrontare argomenti di particolare riservatezza, la Presidenza ha la facoltà di consentire la partecipazione a parte del CDN solo ai propri membri.
Le riunioni sono pubblicizzate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
Il CDN stabilisce, ogni tre anni, la quota di iscrizione per accedere alla prova di
ammissione. Al CDN è altresì attribuita la facoltà di istituire Commissioni ad hoc a seconda delle esigenze contingenti.
È considerata commissione ad hoc anche la Commissione Esaminatrice; essa ha durata limitata come da Art. 8 del presente Regolamento.
 
Art. 31 – CONSIGLI REGIONALI
ANIOS è organizzata sul territorio in Consigli Regionali. Un Consiglio Regionale è tale se
conta almeno tre iscritti. Qualora in una regione non si raggiunga il numero legale per la
costituzione di un Consiglio autonomo, gli Associati di quella regione possono chiedere di far parte del Consiglio Regionale più vicino.
Sono previsti Consigli interregionali solo nel caso in cui agli Associati di più regioni, non
raggiungendo il numero legale per la costituzione di Consigli autonomi, si consorzino tra
loro. Ogni Associato ha facoltà di iscriversi al Consiglio Regionale che meglio crede,
comunicandolo al CDN.
Le riunioni del Consiglio Regionale sono aperte agli Associati ed essi hanno diritto di
parola.
 
ASSEMBLEE REGIONALI
Le Assemblee Regionali possono essere ordinarie e straordinarie. Hanno diritto ad
intervenire all’Assemblea tutti gli Associati in regola con i pagamenti della quota sociale.
Il Presidente regionale convoca l’Assemblea ordinaria una volta all’anno, quella
straordinaria ogni qualvolta ce ne sia la necessità. I compiti dell’Assemblea sono definiti
dall’Art. 17 dello Statuto.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante lettera, fax o e-mail
da inviarsi a ciascun associato almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.
In detto avviso, che conterrà l’ordine del giorno, può essere fissata la data della seconda
convocazione, che può avvenire nello stesso giorno della prima ma con almeno un’ora di distanza. Essa sarà valida alla prima convocazione se sarà presente la maggioranza degli Associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.
Ogni Associato potrà ricevere al massimo due deleghe dagli Associati eventualmente
assenti. L’Assemblea potrà essere convocata anche da 1/3 degli Associati con richiesta
scritta rivolta al Presidente Regionale che dovrà provvedere entro un mese alla
convocazione.
 
CONGRESSO REGIONALE
Il Congresso Regionale si riunisce, in seduta ordinaria, per il rinnovo delle cariche sociali
ogni tre anni (art. 16 dello Statuto).
L’avviso di convocazione del Congresso Regionale viene inviato tramite posta ordinaria a tutti i soci almeno 30 giorni prima della data prevista, per il rispetto del termine fa fede il timbro postale di partenza.
Le riunioni sono pubblicizzate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
 
VOTAZIONI
In apertura di seduta il Congresso designa, tra coloro che non sono candidati alle cariche
sociali, un segretario e uno scrutatore quali responsabili del seggio elettorale.
Il Segretario provvede a registrare le presenze e le eventuali deleghe, su elenchi
appositamente predisposti dal Tesoriere regionale in base alle quote di tesseramento
versate dai soci entro il 31 marzo dell’anno in corso. Al termine della registrazione, dopo
aver verificato il quorum previsto all’art. 19 del presente Regolamento, il Segretario
dichiara la validità del Congresso. Tutte queste operazioni saranno verbalizzate.
Le deleghe dovranno essere conferite per iscritto, datate e sottoscritte. Un associato non
può detenere più di una delega. Per il rinnovo delle cariche regionali ogni associato può
esprimere da un minimo di tre preferenze ad un massimo di cinque, art. 19 dello Statuto.
Il Consiglio Regionale eletto nella stessa giornata vota, a maggioranza, il Presidente, il Vice Presidente regionale e il Tesoriere regionale.
Le votazioni avvengono per scrutinio segreto.
 
ELETTORATO ATTIVO
Valgono le norme all’art. 15 del presente Regolamento.
 
ELETTORATO PASSIVO
Valgono le note all’art. 16 del presente Regolamento.
 
RAPPRESENTANZA
Il Presidente Regionale rappresenta legalmente il Consiglio Regionale; resta in carica tre
anni.
Per rappresentanza legale si intende la possibilità di rappresentare il Consiglio Regionale
nei rapporti con enti pubblici e privati, purché sempre in ambito strettamente locale,
previa delega del Presidente Nazionale.
Il Presidente Regionale e il Vicepresidente Regionale fanno parte di diritto del CDN.
Il Presidente Regionale svolge funzione di raccordo tra la sezione regionale e il Consiglio
Direttivo Nazionale, da un lato deve tenere costantemente aggiornati i propri iscritti di
tutte le attività svolte dal CCE trasmettendo ampie informazioni e ogni materiale ricevuto
dalla Presidenza Nazionale, dall’altro deve portare al Consiglio Direttivo Nazionale la
voce della base rappresentando le istanze degli iscritti al proprio comitato.
È altresì compito del Presidente Regionale:
- informare periodicamente, mediante lettere, la Presidenza Nazionale e i propri iscritti
delle attività svolte dal Consiglio e dall’Assemblea Regionale;
- inviare copia dei verbali delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea Regionale alla
Presidenza entro 30 giorni dalla data di approvazione.
 
AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA LIMITI E ADEMPIMENTI
- i Consigli Regionali sono amministrativamente autonomi;
- i Consigli Regionali sono tenuti a presentare al CCE i propri bilanci consuntivi e preventivi
entro il 30 aprile di ogni anno;
- nel caso di manifestazioni organizzate localmente, ma che per loro natura possono avere riflessi positivi sull’immagine di ANIOS a livello nazionale, il Consiglio Regionale può richiedere un contributo alla Tesoreria Nazionale. La richiesta sarà esaminata dal CCE, che deciderà se e in che misura concedere il contributo, dopo aver vagliato l’importanza della manifestazione e le disponibilità economiche della Tesoreria Nazionale;
- i Consigli Regionali non possono prendere iniziative che esulino dall’ambito locale senza richiederne l’autorizzazione al Presidente Nazionale e, successivamente, la ratifica del CCE (es. contatti con Università, con Enti Nazionali e stranieri per conto di ANIOS, ecc.);
- funzione di ogni Consiglio Regionale è la tenuta degli elenchi Associati, a tale scopo è
necessario che questi elenchi siano tenuti costantemente aggiornati, che vi siano
annotate le iscrizioni, le cancellazioni o variazioni tenendo conto del versamento delle
quote, dell’avvenuto accertamento di compatibilità, degli eventuali procedimenti
disciplinari. Quanto specificato deve essere svolto con il massimo scrupolo e sollecitudine in quanto compito istituzionale dell’Associazione;
- i Consiglio Regionali devono curare l’invio delle quote spettanti alla Sede Nazionale entro i termini stabiliti dallo statuto, ogni versamento deve essere accompagnato dalla lista nominativa degli Associati a cui le quote corrispondono. I Presidenti Regionali devono accertarsi che per ogni quota ricevuta sia stata versatala quota nazionale corrispondente e che i nominativi degli Associati siano comunicati alla Tesoreria Nazionale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno gli elenchi degli Associati, aggiornati al 31 dicembre precedente e completi di indirizzi e numeri telefonici, ed entro il 15 settembre le eventuali cancellazioni o variazioni. Devono inoltre inviare alla Tesoreria Nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno l’elenco gli elenchi dei nominativi degli Associati in regola al 31 dicembre precedente;
- i Consigli Regionali sono tenuti a informare preventivamente la Presidenza Nazionale
delle attività che intendono promuovere e, ad autorizzazione ottenuta, inviare relazioni
dettagliate delle attività svolte, entro trenta giorni dal loro svolgimento;
- provvedere ad indicare al CDN un nominativo per la Commissione Esaminatrice.
 
CONTROLLI SUL FUNZIONAMENTO
I controlli sui Consigli Regionali vengono esercitati dal Presidente Nazionale tramite la
lettura della corrispondenza ricevuta, nonché dai verbali delle riunioni del Consiglio e
dell’Assemblea Regionale, e mediante apposite visite del Presidente Nazionale o dei suoi
delegati. In tali occasioni, concordate con congruo preavviso, gli stessi dovranno
incontrare il Direttivo Regionale e possibilmente l’intera Assemblea Regionale, inoltre
potranno prendere visione dei documenti e degli atti del Comitato.
Qualora un organo elettivo non sia in grado di funzionare per mancanza di sostituto, il
Presidente Nazionale indirà al più presto le elezioni per lo stesso.
 
Art. 32 – COLLEGIO DEI REVISORI
I membri del Collegio sono eletti di regola tra gli Associati ordinari, ma è possibile
sceglierne uno esterno tra gli iscritti negli Albi Professionale dei Dottori Commercialisti.
La Presidenza viene attribuita dal Collegio stesso, preferibilmente a quello tra i suoi
membri che abbia maggiore competenza in materia contabile.
I Revisori non possono essere revocati che per giusta causa. In caso di rinuncia o di
decadenza di uno subentra il primo dei non eletti per il Collegio dei Revisori. I nuovi
Revisori restano in carica fino al successivo Congresso Nazionale.
Qualora un organo elettivo non sia in grado di funzionare per mancanza di sostituto, il
Presidente Nazionale indirà al più presto le elezioni per lo stesso.
Il Collegio dei Revisori deve riferire al CDN e al Congresso sui risultati dell’esercizio
sociale, sulla tenuta della contabilità e fare le osservazioni e le proposte in ordine di
bilancio e alla sua approvazione almeno 15 giorni prima del Congresso Nazionale.
Il Collegio deve riunirsi almeno due volte all’anno e tenere un libro delle proprie
adunanze e deliberazioni.
I Revisori devono adempiere ai loro doveri con diligenza, sono responsabili della verità
delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui
hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
 
Art. 33 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio è composto da tre membri effettivi che sono eletti dal Congresso Nazionale per tre anni con possibilità di rinnovo del mandato e comunque restano in carica fino
all’esaurimento di tutti i procedimenti a loro demandati.
Il C.D.N. su proposta dei Consigli Regionali nomina fino a due membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi solo nel caso in cui uno o più probiviri siano parte in causa del procedimento in essere.
Il collegio, formato dai tre membri effettivi, elegge al suo interno un Presidente e nomina un Segretario.
I Probiviri hanno funzione:
1) decisionale sui ricorsi contro presunte violazioni commesse nella redazione da norme o atti regolanti l'attività dell'associazione. Ad esso possono rivolgersi sia i singoli Associati sia il Consiglio Direttivo Nazionale.
2) Decisionale sui ricorsi in materia disciplinare in merito a violazioni del codice deontologico e del regolamento da parte  dei singoli associati. Il ricorso al Collegio dei Probiviri è disciplinato dall'art. 34 del presente regolamento.
3) Conciliativa in materia di contenzioso  tra Associati e Clienti
4) Si occupa della gestione dello sportello del consumatore e delle procedure ad esso riferite, come da art.34bis
Ad esso possono rivolgersi sia i singoli Associati sia il Consiglio Direttivo Nazionale in
ordine all’esatta applicazione delle norme dello Statuto, del Regolamento, del Codice deontologico e alla
violazione degli stessi, delle delibere del CCE, in ordine alla legittimità degli atti
amministrativi dei Consigli Regionali, in materia di decadenza e di proposte di espulsione.
Possono inoltre rivolgersi al collegio dei probiviri i clienti attraverso lo “Sportello del consumatore”.
Ad ogni riunione del Collegio dei Probiviri, deve essere stilato un verbale. Detto verbale
deve essere inviato al CCE e al Consiglio Direttivo Nazionale debitamente firmato dal
Presidente e dal Segretario.
 
Art. 34 – DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI
ANIOS ha il compito di curare la disciplina degli iscritti fermo restando la possibilità di
ricorso ai Probiviri
Gli iscritti all’Associazione che si rendano colpevoli di fatti riferiti al decoro e alla dignità
professionale, o di fatti che compromettano la dignità della categoria, che non osservino
le disposizioni dello Statuto, del Regolamento sono sottoposti a procedimento
disciplinare.
Il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio dal Presidente Nazionale a seguito di reclamo scritto effettuato dal singolo socio.
Il Presidente dà mandato al collegio dei probiviri di provvedere all’istruttoria che deve essere
svolta entro sei mesi. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata e
vincolante dallo stesso collegio dei probiviri previa audizione dell’interessato/i.
La prassi seguita dal Collegio dei Probiviri è la seguente:
  • apertura dell'istruttoria;
  • comunicazione scritta all'associato delle contestazioni mosse nei suoi confronti;
  • audizione degli interessati in momenti separati con garanzia dell'anonimato del socio che ha presentato il reclamo;
  • riunione del Collegio dei Probiviri e comunicazione al Presidente nazionale dell'esito dell'istruttoria;
  • chiusura della pratica disciplinare.

Le sanzioni disciplinari previste sono le seguenti:

  • ammonimento;
  • ammonimento scritto;
  • espulsione

L’ammonimento, da infliggere nei casi di abusi di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo all’associato all’osservanza dei suoi doveri. Esso è effettuato direttamente dal Collegio dei Probiviri e può essere mosso anche durante il colloquio interlocutorio. Nel caso in cui sia necessaria una seconda convocazione questa verrà fatta alla presenza del Presidente Nazionale.

L’espulsione può essere disposta nel caso in cui l’iscritto, con la sua condotta morale e civile, abbia compromesso la dignità professionale dell’Associazione, della categoria professionale e/o di un collega. Deve essere sempre disposta nel caso di una condanna penale con sentenza irrevocabile. Solo in caso di espulsione la comunicazione verrà data al CDN.

L’azione disciplinare di espulsione deve essere comunicata all’interessato/i dal Presidente nazionale a mezzo raccomandata A/R o mezzo equipollente entro trenta giorni dall’adozione del provvedimento.

L’azione disciplinare di espulsione si esaurisce trascorsi tre anni dalla sanzione. Decorso tale termine il professionista potrà seguire ex novo la procedura di ammissione.
 

Art.34bis – SPORTELLO DEL CONSUMATORE

La clientela ha la possibilità di rivolgersi allo sportello del consumatore ai sensi della L.4/2013. In caso di reclami il consumatore può inviare eventuali segnalazioni alla Presidenza Nazionale o al Presidene del collegio dei Probiviri

Organizzazione sportello del consumatore. Il collegio dei Probiviri, su incarico del Presidente nazionale, si occuperà di tale sportello secondo la seguente procedura:

  • convocazione del Collegio per la lettura della segnalazione pervenuta allo sportello;
  • convocazione del consumatore per un colloquio interlocutorio su quanto segnalato;
  • convocazione del socio interessato con garanzia dell'anonimato del denunciante;
  • il Collegio si riunisce e decide, in caso venga ravvisata la mancanza da parte del socio, la sanzione da comminare;
  • per la procedura sanzionatoria si rimanda all'art. 34 del presente regolamento;
  • il Collegio dei Probiviri comunica al Presidente nazionale la decisione presa;
  • il Presidente nazionale informa il consumatore segnalante, nonché il socio, dell'esito dell'istruttoria in forma scritta.

Art.35 - SISTEMA INFORMATIVO

ANIOS ha il dovere di garantire a tutti gli Associati una piena e corretta informazione in merito all'attività associativa mediante un sistema fondato sulla trasparenza e l'accesso.

Il sistema di pubblicità delle informazioni è assicurato con mezzi tradizionali su supporto cartaceo (lettere e fax) e nuove tecnologie (e-mail, mailing list, sito web, e-forum, ecc.).

Qualunque attività svolta da ANIOS negli ambiti di sua competenza all’interno dell' Associazione e nei rapporti istituzionali in Italia ed all’estero deve essere resa nota ai suoi soci con mezzi idonei.

ANIOS favorisce la libera circolazione delle informazioni e delle idee promossa, in ogni sua forma, dai singoli Associati purché nel rispetto delle regole e dei rapporti di colleganza.

L'associazione pubblica sul proprio sito web tutti gli elementi informativi relativi alla propria struttura e alle attività promosse, tra cui atto costitutivo, statuto, regolamenti associativi, codice deontologico, composizione degli organi sociali e relative cariche (organigramma completo), elenco degli associati, corsi di aggiornamento organizzati dall'associazione.

A beneficio della committenza, l'associazione pubblica tutti gli elementi conoscitivi relativi allo svolgimento della professione dell'interprete LIS, un motore per la ricerca dei professionisti , le procedure di ammissione e di qualificazione dei professionisti adottate dall'associazione.

Art.36 - EMENDAMENTI

Le modifiche al presente Regolamento sono di competenza del CDN che delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti, purché l’argomento sia all’Ordine del Giorno.

Art. 37 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento è determinato dall’impossibilità di raggiungere gli scopi sociali o dall’impossibilità di funzionamento. Lo scioglimento è deliberato dal Congresso Nazionale per la cui validità è necessario un quorum di due terzi degli aventi diritto al voto in prima convocazione e di metà più uno degli aventi diritto al voto in seconda convocazione. La delibera è invece adottata con il quorum di due terzi dei presenti e votanti.

Art.38 - FORUM COMPETENTE

Il Foro competente in via esclusiva per ogni azione in cui sia convenuta ANIOS Nazionale deve ritenersi quello di Roma.

Art. 39 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nello Statuto e nel presente Regolamento si fa riferimento al Codice Civile.

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della sua approvazione dal Congre