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legge n.4/2013

LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4 
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. 
(13G00021) 
(GU n.22 del 26-1-2013) 
 
Vigente al: 26-1-2013 
 
 
 
 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
 promulga 
 
la seguente legge: 
 
 
 Art. 1 Oggetto e definizioni 
 
 1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in  materia di concorrenza e di liberta' di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. 
 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attivita' riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita' e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. 
 3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla discplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice. 
 4. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilita' del professionista. 
 5. La professione e' esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.
 
Art. 2   Associazioni professionali 
 
 1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. 
 2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attivita' e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonche' una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalita' dell'associazione. 
 3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice. 
 4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. 
 5. Alle associazioni sono vietati l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi. 
 6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non e' consentito l'esercizio delle attivita' professionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al relativo albo professionale. 
 7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilita' dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 e' pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge. 
 
Art. 3 
 
 
 Forme aggregative delle associazioni 
 
 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica. 
 2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialita'. 
 3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attivita' professionali che rappresentano, nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruita' degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attivita' e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni. 
 
Art. 4 Pubblicita' delle associazioni professionali 
 
 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicita'. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
 2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web. 
 3. Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza 
 
Art. 5 Contenuti degli elementi informativi 
 
 1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilita' dei seguenti elementi: 
 a) atto costitutivo e statuto; 
 b) precisa identificazione delle attivita' professionali cui l'associazione si riferisce; 
 c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; 
 d) struttura organizzativa dell'associazione; 
 e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attivita' professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; 
 f) assenza di scopo di lucro. 
 2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi: 
 a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia; 
 b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; 
 c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni; 
 d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; 
 e) l'eventuale possesso di un sistema certificato di qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO
f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4. 
 
Art. 6 Autoregolamentazione volontaria 
 
 1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attivita' dei soggetti che esercitano le professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente dall'adesione 
degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2. 
 2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. 
 3. I requisiti, le competenze, le modalita' di esercizio dell'attivita' e le modalita' di comunicazione verso l'utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione. 
 4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l'informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1. 
 
Art. 7 Sistema di attestazione 
 
 1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilita' del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa: 
 a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; 
 b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; 
 c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; 
 d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; 
 e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilita' professionale stipulata dal professionista; 
 f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformita' alla norma tecnica UNI. 
 2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale.
 
Art. 8 
Validita' dell'attestazione 
 
 1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari al 
periodo per il quale il professionista risulta iscritto 
all'associazione professionale che la rilascia ed e' rinnovata ad 
ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La 
scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa. 
 2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e che 
ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del 
proprio numero di iscrizione all'associazione. 
 
Art. 9  Certificazione di conformita' a norme tecniche UNI 
 
 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art. 3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita' professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all'ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualita', democraticita' e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformita' per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialita' e professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2. 
 2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformita' alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.
 
Art. 10  Vigilanza e sanzioni 
 
 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge. 
 2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
 
Art. 11 Clausola di neutralità finanziaria 
 
 1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013 
 
 NAPOLITANO 
 
 
 Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
note:
Note all'art. 10: 
 - Il testo dell'art. 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' il seguente: 
 «Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale) (in vigore dal 16 settembre 2010). - 1. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorita'", esercita le attribuzioni disciplinate dalpresente articolo anche quale autorita' competente per  l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla  cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge. 
 2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto  o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei  poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato  regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni  non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui  al comma 1 l'Autorita' puo' avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per  l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorita' e'  indipendente dalla circostanza che i consumatori  interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui e' stabilito il professionista o in un altro Stato membro. 
 3. L'Autorita' puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria  al professionista e, se il committente non e' conosciuto, puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad  identificarlo. L'Autorita' puo', altresi', richiedere a  imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine  dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le  disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e 4, della  legge 10 ottobre1990, n. 287. 
 4. In caso di inottemperanza, senza giustificato  motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art.  14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,  l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni  o la documentazione fornite non siano veritiere,  l'Autorita' applica una sanzione amministrativa pecuniaria  da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 
 5. L'Autorita' puo' disporre che il professionista  fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi  alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o  degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi  altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti  giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se  tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati  di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso,  al professionista l'onere di provare, con allegazioni  fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere  l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai  sensi dell'art. 20, comma 3. 
 6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere  diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero  per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di  telecomunicazione, l'Autorita', prima di provvedere, 
 richiede il parere dell'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni. 
 7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e  gravita' della pratica commerciale, l'Autorita' puo' ottenere dal professionista responsabile l'assunzionedell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la 
diffusione della stessa o modificandola in modo da  eliminare i profili di illegittimita'. L'Autorita' puo'  disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno  in questione a cura e spese del professionista. In tali  ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,  puo' renderli obbligatori per il professionista e definire  il procedimento senza procedere all'accertamento  dell'infrazione. 
 8. L'Autorita', se ritiene la pratica commerciale  scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata  a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la  pratica sia gia' iniziata. Con il medesimo provvedimento  puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la  pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di  un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da  impedire che le pratichecommerciali scorrette continuino a  produrre effetti. 
 9. Con il provvedimento che vieta la pratica  commerciale scorretta, l'Autorita' dispone inoltre  l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da  5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della  gravita' e della durata della violazione. Nel caso di  pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 21, commi  3 e 4, la sanzione non puo' essere inferiore a 50.000,00  euro. 
 10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali  inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorita',  nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8,  assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto  dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 
 11. L'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura  istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la  piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 
 12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti  d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti  di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto  degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorita'  applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a  150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza  l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita'  d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
 13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie  conseguenti alle violazioni del presente decreto si  osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute  nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 
 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive  modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro  trenta giorni dalla notifica del provvedimento  dell'Autorita'. 
 14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con  provvedimento amministrativo, preordinato anche alla  verifica del carattere non scorretto della stessa, la  tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano  interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso  al giudice amministrativo avverso il predetto  provvedimento. 
 15. E' comunque fatta salva la giurisdizione del  giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,  a norma dell'art. 2598 del codice civile, nonche', per  quanto concerne la pubblicita' comparativa, in materia di  atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a  norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e  successive modificazioni, nonche' delle denominazioni di  origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni  distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.».