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Codice Deontologico

PREAMBOLO

L'interprete LIS ha il compito di trasmettere nella lingua che traduce gli stessi concetti e messaggi del testo originale, senza aggiunte o omissioni, al meglio delle sue capacità professionali, rispettando tutti gli aspetti sia linguistici che culturali del testo originale.
Nel far questo, l'interprete deve favorire la comunicazione e il colloquio restando in posizione di neutralità, nel pieno rispetto delle culture di cui le lingue tradotte sono espressione.

 
Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli interpreti di ANIOS nell'esercizio della loro attività e nei rapporti tra loro e con i terzi.
 

Articolo 2: POTESTÀ DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE

Spetta al Collegio dei Probiviri la potestà di irrogare sanzioni per violazione delle norme deontologiche; spetta altresì agli organi dell'Associazione precisare le regole di condotta per la migliore tutela del decoro della professione.
 

Articolo 3 – ATTIVITA’ ALL’ESTERO

Nell’esercizio dell’attività professionale all’estero gli interpreti sono soggetti alle norme deontologiche interne nonché alle norme deontologiche dell’Associazione presente nel Paese in cui viene svolta l’attività, se ciò è previsto da condizioni di reciprocità. In caso di conflitto prevalgono le norme interne

 
Titolo II  DOVERI PER GLI ASSOCIATI

Articolo 4 – DOVERE DI DIGNITA’ E DECORO

L’interprete deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. E’ fatto divieto all’interprete, nell’esercizio della professione, di esprimere opinioni politiche o personali e di rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica o religiosa,  qualora sia interpellato nella veste di appartenente all’Associazione. Con la propria attività di traduzione, gli interpreti non devono contribuire in maniera consapevole alla perpetrazione di reati o azioni illecite.

 Articolo 5 – DOVERE DI LEALTA’ E CORRETTEZZA

L’interprete deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. All’interprete è assolutamente vietato trarre un utile personale, utilizzare o diffondere informazioni di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione. L’interprete deve svolgere il proprio incarico con obiettività ed equidistanza, e l’interprete di tribunale deve tenere sempre presente il fatto che opera nell’interesse superiore della Giustizia.

Articolo 6 - DOVERE DI DILIGENZA

L'interprete deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza. In particolare deve rispettare le modalità e i termini dell'incarico.

Articolo 7 – DOVERE DI SEGRETEZZA E DI RISERVATEZZA

E’ dovere dell’interprete conservare il segreto sull’attività prestata e mantenere comunque la riservatezza degli affari trattati e dei documenti in occasione di riunioni/incontri e su tutto ciò che è stato appreso nell’esercizio della professione

Articolo 8 – DOVERE DI INDIPENDENZA

L’interprete, nell’esercizio dell’attività professionale, ha il dovere di mantenere la propria indipendenza  e di difendere la verità della traduzione da pressioni o condizionamenti esterni.  Deve avere coscienza dell’importanza del proprio lavoro, deve avere autonomia di decisione sull’accettazione o il rifiuto dell’incarico, sulle tecniche e sulle modalità di svolgimento dello stesso.
Gli Associati non accetteranno di prestare la loro opera per attività o situazioni squalificanti per la professione.

Articolo 9 – DOVERE DI COMPETENZA

L’accettazione di un determinato incarico professionale presuppone  la competenza a svolgere quell’ incarico.  In ogni caso l’interprete deve comunicare al committente l’eventuale necessità di integrazione con uno o più colleghi. L’interprete ha anche il diritto di conoscere l’identità del suo collega/dei suoi colleghi.

Articolo 10 – DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

E’ dovere dell’interprete curare costantemente la propria preparazione professionale sia in campo strettamente linguistico sia riguardo alla propria cultura generale e specialistica  e partecipare agli aggiornamenti organizzati dall’Associazione.
 
Articolo 11  - DOVERE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE E FISCALE

L’interprete ha il dovere di provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali prescritti dalle norme in vigore. E' dovere morale dell'interprete assicurarsi contro i rischi professionali, anche per il tramite di associazioni.

Articolo 12. DOVERE DI EVITARE INCOMPATIBILITÀ

È dovere dell'interprete evitare situazioni di incompatibilità e comunque segnalare al committente eventuali motivi di conflitto d'interesse che possano compromettere la qualità della prestazione, richiedendo, nel dubbio, il parere dell'Associazione.

Articolo 13 -  PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Al fine del rispetto del diritto del pubblico all'informazione, è consentita la pubblicità specifica e informativa, indicativa del proprio particolare ramo di attività o specializzazione, purché attuata in modo da non recare offesa alla dignità della professione.

Articolo 14 – DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE

L’interprete, nell’esercizio della sua attività, deve astenersi da qualsiasi forma di intermediazione a scopo di lucro.

Articolo 15 – DOVERE DI RISPETTARE LE CONDIZIONI DI LAVORO

E’ dovere dell’interprete rispettare le condizioni di lavoro definite da ANIOS.

TITOLO III. RAPPORTI CON I COLLEGHI

Articolo 16 – COLLABORAZIONE CON I COLLEGHI

Ogni Associato si impegna a dare collaborazione e sostegno ai colleghi per assicurare il massimo rendimento dell’équipe in ogni situazione di lavoro.

Articolo 17 - RAPPORTO DI COLLEGANZA

L’'interprete deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un atteggiamento di cordialità e lealtà, al fine di rendere più serena e corretta l'attività professionale. Devono astenersi da ogni attività o forma di pubblicità che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi. In particolare non deve esprimere critiche sui colleghi per il loro operato, né ingenerare la convinzione della superiorità o convenienza delle proprie prestazioni.

Articolo 18 – DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DEI CLIENTI

L'interprete si asterrà da qualsiasi comportamento che possa definirsi "concorrenza sleale". È fatto inoltre divieto all'interprete di sfruttare informazioni ottenute, riguardanti i committenti di altri colleghi o di approfittare di incarichi in équipe al fine di accaparrarsi committenti.

Articolo 19 – NOTIZIE RIGUARDANTI I COLLEGHI

È tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega.

Articolo 20 -  RAPPORTI CON I PRATICANTI

Gli interpreti sono tenuti verso i praticanti ad assicurare l'effettività ed a favorire la proficuità della pratica al fine di consentire un'adeguata formazione, mettendo a disposizione un adeguato ambiente di lavoro.
Il praticante, nell'esercizio dell'attività di pratica, é tenuto al rispetto delle presenti norme deontologiche

 
TITOLO IV. RAPPORTI CON I COMMITTENTI
 
Articolo 21 -  RAPPORTO DI FIDUCIA  E RISPETTO

Il rapporto di reciproca fiducia e rispetto tra interprete e Committente è alla base dell'attività professionale

Articolo 22 – MANCATA PRESTAZIONE DI ATTIVITA’                   

Costituisce violazione dei doveri professionali, sanzionabile anche disciplinarmente, il mancato o ritardato svolgimento dell'incarico ricevuto, quando la mancanza sia riferibile a negligenza o trascuratezza (indipendentemente dal fatto che ne derivi pregiudizio agli interessi del committente).

Articolo 23 -  DOVERE DI INFORMAZIONE                                                 

L’'interprete deve rendere note al Committente le condizioni di lavoro applicabili all'incarico e fornirgli tutte le informazioni relative.

Articolo 24 -  OBBLIGO DI RESTITUZIONE O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI

L'interprete è tenuto a restituire al Committente tutta la documentazione ricevuta, quando questi ne faccia richiesta. L’interprete è tenuto, in caso contrario, alla distruzione e non diffusione o commercializzazione di tutto il materiale ricevuto ai fini dello svolgimento del servizio

Articolo 25 -  AZIONI CONTRO IL COMMITTENTE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO

In ottemperanza a quanto previsto dalle condizioni di lavoro, l'interprete deve richiedere che gli incarichi siano conferiti per iscritto.
Ove la corresponsione del compenso non avvenga entro i termini prescritti l'interprete può procedere giudizialmente nei confronti del Committente per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.

 
Articolo 26 - LA TESTIMONIANZA  DELL'INTERPRETE

Per quanto possibile, l'interprete deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale o inerenti l'incarico ricevuto, tenendo sempre presente il fatto che opera nell’interesse superiore della Giustizia

 
TITOLO V -  RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI

Articolo 27 – ADESIONI AD ALTRE ASSOCIAZIONI            

L'appartenenza degli Associati ANIOS ad altre associazioni o gruppi è ammessa e purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stessi non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico o delle Condizioni di Lavoro di ANIOS. Gli Associati che appartengano anche ad altre associazioni o gruppi, nei quali rivestano cariche rappresentative o dai quali siano delegati, devono astenersi dal partecipare agli incontri tra associazioni, onde evitare situazioni conflittuali. In ottemperanza a quanto disposto da Regolamento e Statuto ANIOS non è possibile far parte di due associazioni di categoria nazionali.

Articolo 28 – RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria inosservanza dei doveri e delle regole di cui al presente codice, anche se determinata da una condotta omissiva. Oggetto di valutazione, ai fini dell’eventuale adozione del provvedimento di esclusione, è non solo la violazione specifica addebitata ma anche il comportamento complessivo dell'Associato, tenuto conto della gravità del fatto, dell’eventuale recidiva e delle specifiche circostanze soggettive ed oggettive che hanno concorso a determinare l’infrazione. Per quanto concerne le sanzioni in caso di inottemperanza al presente Codice Deontologico, si rimanda allo Statuto e al Regolamento Interno

Articolo 29 -  NORMA DI CHIUSURA.

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali di libertà, buon senso, decoro, dignità, diligenza, prudenza e perizia.
Tale Codice sostituisce tutti i Codici preesistenti e rimarrà in forza sino a che emendato o revocato dall’apposito organo di ANIOS. Notifica di emendamento o revoca sarà fatto tramite il sito o tramite altri mezzi d’informazione appropriati.